Durante il mese di gennaio, anche i condomini dovranno rispettare una determinata scadenza: di cosa si tratta e la data da segnare sul calendario.
A gennaio sono diverse le scadenze fiscali che dovranno rispettare i contribuenti italiani. Fra queste rientra anche quella per i condomini che dovranno versare le ritenute operate, in qualità di sostituto di imposta, come acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per determinate prestazioni.
Tali ritenute andranno versate mediante modello F24 tramite i servizi telematici o rivolgendosi ad un intermediario abilitato. In entrambi i casi andrà indicato nel modello F24 uno specifico codice Tributo in base alla ritenuta operata. Vediamo, nel prossimo paragrafo, tutti i dettagli sulla scadenza in questione.
Condomini, la scadenza da rispettare a gennaio: tutto quello che c’è da sapere
Gennaio rappresenta per i contribuenti un mese ricco per quanto riguarda le scadenze fiscali. Sono diverse le date che bisogna segnare sul calendario per non rischiare sanzioni o perdere eventuali agevolazioni. Anche per i condomini è fissato un appuntamento fiscale durante il mese in corso.
Entro e non oltre giovedì 16 gennaio, difatti, tutti i condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati durante il mese precedente per prestazioni riguardanti contrattid’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, dovranno versare le suddette ritenute indipendentemente dal loro ammontare.
Il versamento deve essere effettuato, come specifica l’Agenzia delle Entrate sul punto, mediante modello F24usufruendo delle modalità telematiche (messi a disposizione da banche, Poste Italiane o Agenzia delle Entrate) o rivolgendosi ad un intermediario abilitato. In ogni caso è fondamentale compilare i campi di ri inserire il corrispettivo codice Tributo in base alla ritenuta operata. Nel dettaglio i codici da inserire nella sezione Erario sono i seguenti:
- 1019 – per ritenute del 4% operate dal condominio come sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 – per ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo d’acconto dell’Ires dovuta dal percipiente;
- 1040 – per ritenute su redditi di lavoro autonomo (compensi per l’esercizio di arti e professioni).
Come specifica l’Agenzia delle Entrate, il condominio è obbligato al versamento delle ritenute entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno anche se non si è raggiunto l’importo di 500 euro, soglia stabilita per l’obbligo di versamento. Quelle operate nel mese di dicembre devono, invece, essere versate entro il 16 gennaio indipendentemente dal loro ammontare.